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    • 05. Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici?
    05. Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici?

    05. Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici?

    Voti ed esami

    Sì. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

    Cosa pubblicare

    Quanto ai tabelloni affissi a scuola dopo gli scrutini, considerato che per il Garante è possibile pubblicare i voti, nulla osta nell’indicare gli alunni ammessi e non ammessi, fermo restando che non debba esserci alcun riferimento, anche indiretto, alle condizioni di salute degli stessi. In caso di non ammissione, la famiglia dell’alunno deve essere avvertita tempestivamente e prima che gli esiti vengano resi pubblici.

    È di fondamentale importanza specificare che nel comunicare o pubblicare un voto non deve esserci traccia delle diverse modalità di somministrazione del compito o modalità di svolgimento di un colloquio orale e delle conseguenti valutazioni differenziate. Come non devono essere palesate eventuali utilizzazioni di misure compensative e dispensative, adottate in particolare con gli allievi con accertati e certificati disturbi specifici dell’apprendimento. In buona sostanza gli alunni della classe non devono conoscere i casi di BES e di tutti gli alunni che dovessero avere una programmazione differenziata personale.

    Dove pubblicare

    Gli strumenti utilizzabili per pubblicare le valutazioni sono:

    • quadri cartacei esposti all'interno della Scuola
    • sito istituzionale scolastico
    • registro elettronico

    Il tempo di pubblicazione delle informazioni deve essere pertinente rispetto alla finalità.

    Approfondimenti

    MIUR: https://www.miur.gov.it/privacy-tra-i-banchi-di-scuola

    IoStudio Pubblica Istruzione: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/vita-da-studente/-/asset_publisher/620QWR3lRESK/content/id/27473

     

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